Competenze
“Procedimento per la scelta dei giudici popolari” che testualmente recitano:
Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise
I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
Art. 10 - Requisiti del giudici popolari delle Corti di assise di appello
I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
Art. 13 - Formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari
In ogni Comune della Repubblica sono formati a cura di una Commissione composta del Sindaco o di un suo rappresentante e di due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente negli artt. 9 e 10 della presente legge per l’esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti d’assise di appello.[…]"
Presidente
Dott. Calchera Marco
Responsabile procedimento
Dott.ssa D'anna Eloisa Donatella
Componenti
Mauro Macori
Diego Virgilio