Articolo 5 del Decreto legge 09.02.2012 n. 5, convertito in legge 04.04.2012 n. 35 recante: "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo". Modalità di applicazione dell'art. 5 recante: "Cambio di residenza in tempo reale".
Da mercoledì 9 maggio 2012 sono entrate in vigore le nuove regole per il cambio di residenza (da un altro comune, dall’estero e all’interno del proprio comune), previste dal decreto legge contenente "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo". La nuova procedura prevede - tra le varie novità - la possibilità di inviare la richiesta senza necessariamente presentarsi allo sportello e un accorciamento dei tempi per la definizione della pratica stessa. Il richiedente dovrà compilare l'apposito modulo, scaricandolo dall'allegato in calce, oppure ritirandolo presso lo sportello dell’anagrafe. Il modulo, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti maggiorenni che dovessero trasferirsi.
I cittadini dovranno presentare le dichiarazioni anagrafiche, entro 20 giorni dall'evento, scegliendo una delle seguenti modalità, presentandosi direttamente presso lo sportello dell'ufficio anagrafe, mediante raccomandata, tramite fax e per via telematica.
Quest'ultima possibilità sarà consentita ad una delle seguenti condizioni:
a. la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale;
b. la dichiarazione dovrà essere trasmessa attraverso casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
c. la dichiarazione dovrà recare la firma autografa ed allegata al documento d'identità del dichiarante dovranno essere acquisite mediante scanner trasmesse mediante posta elettronica semplice.
Riveste particolare importanza l'indicazione dei seguenti dati:
1. numero di patente di guida e targa dei veicoli di proprietà, necessari per l'aggiornamento dell'indirizzo di residenza riportato sui documenti relativi.
2. civico ed interno, nel caso di edifici con più abitazioni.
3. l’indicazione del titolo di occupazione dell’abitazione , ai sensi dell’art. 5 D.L. 47/2014 , convertito nella L. 80/2014.
Al modulo dovranno essere allegati in copia i documenti di identità del richiedente e delle persone che trasferiranno la residenza unitamente al richiedente.
Entro due giorni lavorativi dal ricevimento dei documenti, l’ufficio comunale registrerà la pratica di nuova residenza e darà inizio ai controlli previsti dalla legge. L'ufficio, a seguito della registrazione, provvederà ad accettare la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma. Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione senza che l'ufficio comunichi l'eventuale mancanza di requisiti, la registrazione si intende confermata.
In caso di dichiarazioni non rispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione e il rilievo penale della dichiarazione mendace. In caso di discordanza tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti il dichiarante sarà quindi segnalato alle autorità di Pubblica Sicurezza e sarà ripristinata la posizione anagrafica precedente.
Gli indirizzi ai quali inoltrare le dichiarazini sono: