Statuto del Comune
   Riduci

AI SENSI L.R. 7 DICEMBRE 1998, N. 54

(approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 20.12.2001)






INDICE

 

TITOLO I – Disposizioni generali

Art.1 Fonti e contenuto

Art.2 Principi fondamentali

Art.3 Finalità

Art.4 Programmazione

Art.5 Territorio

Art.6 Sede

Art.7 Stemma, gonfalone ,fascia e bandiera

Art.8 Gemellaggi

Art.9 Uso della lingua

Art.10 Toponomastica

TITOLO II –Organi di governo

Art.11 Organi

Art.12 Consiglio comunale

Art.13 Competenze del consiglio comunale

Art.14 Adunanze e convocazioni del consiglio comunale

Art.15 Principi di funzionamento del consiglio comunale

Art.16 Consiglieri

Art.17 Diritti e doveri dei consiglieri

Art.18 Gruppi consiliari

Art.19 Commissioni consiliari

Art.20 Giunta comunale

Art.21 Competenza della giunta comunale

Art.22 Funzionamento della giunta comunale

Art.23 Sindaco

Art.24 Competenze amministrative del sindaco

Art.25 Competenze di vigilanza del sindaco

Art.26 Ordinanze del sindaco

Art.27 Vice-sindaco

Art.28 Delegati del sindaco

TITOLO III- Uffici del comune

Art.29 Segretario comunale

Art.30 Competenze gestionali del segretario e dei responsabili dei

servizi

Art.31 Competenze consultive del segretario

Art.32 Competenze di sovrintendenza-gestione e coordinamento

del segretario

Art.33 Competenze di legalità e garanzia del segretario comunale

Art.34 Organizzazione degli uffici e del personale

Art.35 Albo pretorio

TITOLO IV- Forme di gestione

Art. 36 Forme di gestione

TITOLO V- Ordinamento finanziario contabile

Art.37 Principio

TITOLO VI- Organizzazione territoriale e forme associative

Art.38 Cooperazione

Art.39 Comunità montane

Art.40 Consorterie

Art.41 Istituti di partecipazione e di democrazia diretta

Art.42 Assemblee consultive

Art.43 Interventi nei procedimenti

Art.44 Istanze

Art.45 Petizioni

Art.46 Proposte

Art.47 Associazioni

Art.48 Referendum

Art.49 Effetti dei referendum consultivi e propositivi

Art.50 Accesso

Art.51 Informazione

TITOLO VII- Funzione normativa

Art.52 Statuto e sue modifiche

Art.53 Regolamenti

TITOLO VIII-Difensore civico

Art.54 Difensore civico

TITOLO IX-Norme transitorie e finali

Art.55 Norme transitorie e finali

Art.56 Norme finali

 

 

TITOLO 1°:

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1
(Fonti e contenuto)

1) Il presente statuto disciplina il funzionamento e l’organizzazione del Comune ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione tra comuni e con altri enti locali, della partecipazione popolare, in conformità alla L.R..07/12/1998, n° 54, degli articoli 5/116/128/129 della Costituzione, della Legge Costituzionale 26/02/1948, n°4, della Carta Europea dell’autonomia locale, ratificata con legge 439 del 30/12/1985, della legge 23/09/93 , n° 2.

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ART.2
(Principi fondamentali)

1) Il comune di ETROUBLES è l’ente territoriale locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.

2) Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi.

3) Tale autonomia si ispira ai principi della partecipazione popolare, della garanzia dei diritti di cittadini, dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’amministrazione, della sussidiarietà dei vari livelli di governo.

4) Il comune è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo Stato e dalla Regione.

5) Il comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, collabora con la Regione, la Comunità Montana e gli altri comuni.

6) Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e/o regionale possono essere trasferite o delegate al comune dalla legge statale o regionale che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurandone le risorse necessarie da concordarsi congiuntamente.

7) I rapporti tra il comune, gli altri comuni, la comunità montana e la Regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.

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ART.3
(Finalità)

1) Il comune persegue con la propria azione e nei limiti delle risorse proprie e derivate i seguenti fini:

a) Assicurare i servizi istituzionali adeguati alle esigenze della propria collettività nonché fornire, previa valutazione delle priorità, ulteriori servizi richiesti, tenuto conto del perseguimento dell’interesse pubblico;

b) promuovere la funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell’associazionismo economico e cooperativo;

c) garantire lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio;

d) sostenere l’attività dei consorzi e delle consorterie presenti sul territorio comunale nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 2;

e) valorizzare e sostenere il recupero delle tradizioni e consuetudini locali,

f) incentivare la partecipazione popolare ed il rispetto dei diritti dei cittadini.

2) Il Comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali ed internazionali degli enti locali, nell’ambito dell’integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.

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ART.4
(Programmazione)

1) Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Autonoma della Valle d’Aosta e della Comunità Europea, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

2) Agli effetti dellaL.R.. 07/12/1998, n°54 la Regione deve consultare gli organi comunali competenti per materia ai sensi del presente statuto, tenendo conto delle esigenze della comunità locale.

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ART.5
(Terrirorio)

1) Il territorio del comune di Etroubles è individuato dal piano topografico ai sensi dell’art.9 della L.24 dicembre 1954, n° 1228 e confina con i comuni di Gignod, Allein, Doues, Ollomont, Saint Oyen e Bourg Saint Pierre del Cantone Vallese della Confederazione Elvetica.

2) L’ elaborato grafico riproducente il territorio del comune in scala 1/10000 è allegato al presente statuto e ne forma parte integrante.

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ART.6
(Sede)

1) La sede municipale è sita in località Capoluogo 1,Rue de la Tour.

2) Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono, di norma, nella sede comunale.

3) La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale.

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ART. 7
(Stemma,Gonfalone,Fascia e Bandiera)

1) Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome ETROUBLES nonché con lo stemma approvato a norma di legge.

2) Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale.

3) Nelle ricorrenze previste dalla legge la bandiera della Regione Autonoma Valle d’Aosta va sempre esposta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella dell’Unione Europea.

4) La fascia tricolore del Sindaco è completata con lo stemma previsto dal comma 1 e con quello della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

5) L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

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ART.8
(Gemellaggi)

1) Il comune di Etroubles opera in spirito di solidarietà e fratellanza con tutte le collettività locali appartenenti allo Stato Italiano ed altri, anche attraverso il vincolo formale di gemellaggio inteso come espressione di tali valori.

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ART.9
(Uso della lingua)

1) Nel comune la lingua francese e quella italiana sono parificate.

2) Il comune riconosce piena dignità al franco-provenzale (patois) quale forma tradizionale di espressione.

3) Per l’attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell’italiano, del francese e del franco-provenzale.

4) Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.

5) Gli interventi in franco-provenzale saranno tradotti in italiano od in francese su richiesta del segretario, di un consigliere o di un assessore.

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ART.10
(Toponomastica)

1) La denominazione del comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.

2) Può essere costituita un’apposita commissione con funzioni consultive in materia.

3) Il regolamento determina l’organizzazione, il funzionamento e le competenze di tale commissione nonché le modalità per provvedere all’adeguamento delle denominazioni menzionate.

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TITOLO II°

ORGANI DI GOVERNO

ART. 11
(Organi)

1) Sono organi del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed il Vice-Sindaco,

2) Il sindaco, il vice-sindaco ed i consiglieri vengono eletti ai sensi della legge regionale.

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ART. 12
(Consiglio Comunale)

1) Il consiglio comunale, che rappresenta l’intera comunità locale, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico dell’attività amministrativa del comune.

2) Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.

3) L’elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge regionale.

4) Il sindaco presiede il consiglio.

5) I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all’espletamento del loro mandato.

6) I medesimi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

7) Il Consiglio comunale si avvale di commissioni consiliari costituite garantendo la rappresentanza della minoranza.

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ART. 13
(Competenze)

1) Oltre alle inderogabili competenze attribuitegli dall’art.21 della L.R.07/12/1998, n° 54 il consiglio in particolare ha competenza nelle seguenti materie:

a) i regolamenti comunali, ad eccezione del regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici;

b) i piani, programmi e progetti preliminari di opere pubbliche nonché progetti definitivi qualora quest’ultimi risultassero sostanzialmente difformi dal preliminare;

c) le proposte da presentare alla regione al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, od ad altri fini stabiliti dalle leggi dello stato o della regione;

d) la dotazione organica del personale;

e) la partecipazione a società di capitali;

f) la contrazione di mutui e l’emissione di prestiti obbligazionari, non espressamente previsti da atti fondamentali del consiglio;

g) la determinazione dei criteri generali delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

h) gli acquisti, le alienazioni e le permute immobiliari;

i) l’individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all’art.113 della L.R.. 07/12/1998, n°54;

j) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune;

l) la nomina dei rappresentanti del comune presso il consiglio della comunità montana;

m) la nomina della commissione edilizia;

n) la nomina della giunta su proposta del sindaco;

o) gli statuti delle aziende speciali;

p) la determinazione delle aliquote e detrazioni tributarie;

q) i pareri sugli statuti delle consorteria;

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ART. 14
(Adunanze e convocazioni)

1) Il consiglio comunale si deve riunire obbligatoriamente almeno due volte nel corso dell’anno per l’approvazione dei bilanci di previsioni pluriennali e dei rendiconti di gestione;

2) Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l’ordine del giorno, sentita la giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento;

3) Il Consiglio comunale è convocato dal sindaco qualora 1/3 dei consiglieri comunali o almeno il 20% degli elettori del Comune ne faccia richiesta. La convocazione deve avvenire entro 10 giorni dalla richiesta.

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ART. 15
(Principi di funzionamento del Consiglio)

1) Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la convocazione ed il funzionamento del consiglio;

2) Il regolamento interno stabilisce:

a) la costituzione dei gruppi consigliari;

b) la modalità di convocazione del consiglio comunale;

c) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;

d) la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l’approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;

e) le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l’eventuale impiego di apparati di registrazione;

f) la presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;

g) l’organizzazione dei lavori;

h) la pubblicità dei lavori del consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;i) in casi di particolare importanza, da identificarsi specificatamente, può prevedere che le sedute del consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.

3) In ogni caso nel corso delle sedute del consiglio si osserva il disposto dell’articolo 9, commi 3, 4 e 5 del presente Stauto.


4) Il consiglio è riunito validamente con l’intervento della metà più uno dei componenti del consiglio in carica e delibera a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;

5) Per la nomina di rappresentanti del consiglio presso enti, organismi e commissioni, riservata alla maggioranza od alla minoranza consiliari, queste votano separatamente i propri rispettivi candidatidesignati in precedenza, secondo il regolamento; tale principio si applica anche per le commissioni consiliari e comunali in cui è prevista una rappresentanza della minoranza;.


6) Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti.Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti.


7) In seconda convocazione le deliberazioni del consiglio sono valide purchè intervenga almeno un terzo dei componenti del consiglio.


8) Il sindaco presiede le adunanze del consiglio comunale. In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il vice-sindaco. In caso di assenza o impedimento anche del vicesindaco ne fa le veci l’assessorepiù anziano di età.

9) Il sindaco ha facoltà di sospendere o sciogliere l’adunanza e dispone dei poteri necessari al suoordinato svolgimento.

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ART.16
(Consiglieri)

1) I consiglieri rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro “status”è regolato dalla legge.

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ART.17
(Diritti e doveri dei consiglieri)

1) I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio e di formulare interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni.

2) Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.

3) Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

4) Il sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale, almeno 48 ore prima della seduta, dei documenti relativi alle questioni stesse, salvo diversi termini previsti dai singoli Regolamenti.

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ART.18
(Gruppi consiliari)

1) I consiglieri possono costituirsi in gruppi, giusta il regolamento, e ne danno apposita comunicazione al sindaco in seguito alla convalida degli eletti e contestualmente, designano il proprio capogruppo.

2) Ogni gruppo consigliare deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui all’atto della proclamazione del nuovo consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.

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ART. 19
(Commissione consiliari)

1) Il consiglio comunale si avvale di commissioni nelle quali è garantita la rappresentanza della minoranza. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione, la composizione, l’organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni determinandone le competenze ed i poteri.

2) E’ obbligatoria la nomina di commissioni nelle seguenti materie:

a) opere pubbliche, urbanistica, territorio e ambiente e agricoltura;

b) statuto e regolamenti;

c) promozione sportiva, ricreativa e turistica;

3) Le commissioni esprimono, a richiesta della giunta, del sindaco e degli assessori, pareri non vincolanti in merito a questioni ed iniziative per cui ciò sia ritenuto opportuno. Svolgono studi e proposte su incarico del consiglio comunale.

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ART. 20
(Giunta comunale)

1) La giunta è l’organo esecutivo e di governo del comune.

2) Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.

3) E’ composta dal sindaco che la presiede, dal vice-sindaco, che assume di diritto la carica di assessore, e da 3 assessori.

4) Possono, in misura non superiore a 2, essere nominati assessori cittadini non consiglieri, purchè eleggibili ed in condizione di compatibilità con la carica di consigliere. Tali assessori possono partecipare al consiglio senza diritto di voto ed hanno diritto, come i consiglieri, di accedere ad informazioni e di depositare proposte, istanze ed altri atti rivolti al consiglio.

5) La Giunta comunale è nominata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulla proposta del Sindaco relativa all’organo collegiale nel suo complesso.

6) L’eventuale sostituzione di componenti dimissionari, decaduti e revocati è approvata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Sindaco, entro 30 giorni dalla vacanza.

7) Il consiglio comunale, su proposta motivata del sindaco, può revocare uno o più assessori. La revoca deve essere deliberata entro 30 giorni dal deposito della proposta nella segreteria comunale con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

8) La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all’interessato con mezzi adeguati.

9) La nomina deve essere formalmente accettata dall’interessato.

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ART. 21
(Competenze della giunta)

1) La giunta nell’esercizio delle sue competenze e nel rispetto del principio di separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa svolge in particolare le seguenti attività:

a) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e sull’esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;

b) adotta i provvedimenti di attuazione, anche attraverso la definizione degli obiettivi, dei programmi di rilevanza generale approvati dal consiglio comunale, nel rispetto degli indirizzi fissati,

c) approva i progetti di opere pubbliche definitivi ed esecutivi e loro varianti salvo quanto previsto al comma 1. lettera b) dell’art. 13;

d) dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuisce vantaggi economici di qualunque genere quando i criteri per l’assegnazione e la determinazione della misura dell’intervento non siano stabiliti in modo vincolante dal relativo regolamento;

e) dispone l’accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni mobiliari;

f) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni;

g) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal comune;

h) in base a specifico regolamento comunale può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale;

i) affida gli incarichi di consulenza e di progettazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 30;

2) Ai sensi dell’art. 46, comma 5 della L.R.. 54/98 la giunta può essere individuata quale responsabile di spesa ed alla stessa può essere assegnata una quota di bilancio per quanto concerne le competenze ad essa attribuite, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della L.R.. 54/98.

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ART. 22
(Funzionamento della giunta)

1) L’attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.

2) La giunta è convocata e presieduta dal sindaco; in caso di assenza del sindaco e del vice-sindaco la giunta è presieduta dall’assessore più anziano di età.

3) Il sindaco dirige e coordina l’attività della giunta ed assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.

4) L’assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a 3 sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale e l’assessore è sostituito entro 30 giorni con le stesse modalità previste per la nomina della giunta.

5) Le sedute della giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla normativa vigente.

6) La giunta delibera validamente con l’intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti.

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ART. 23
(Sindaco)

1) All’atto dell’insediamento il sindaco presta giuramento pronunciando la seguente formula :”Je jure d’observer loyalement la Constitution de la République Italienne et le Statut de la Région Autonome de la Vallèe d’Aoste , de remplir les devoirs de ma charge dans l’intérêt de l’Administration et pour le bien public“ – “Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d’Aosta , di adempiere i doveri della mia carica nell’interesse dell’Amministrazione e per il bene pubblico.”

2) Il sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione .

3) Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale di governo.

4) Il sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalla legge.

5) Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

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ART. 24
(Competenze amministrative del sindaco)

1) Il sindaco esercita le seguenti competenze:

a) rappresenta il comune ad ogni effetto di legge ed è l’organo responsabile dell’amministrazione dell’ente;

b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune ed esercita quelle conferitegli dalla normativa vigente;

c) presiede il consiglio e la giunta comunali;

d) coordina l’attività dei singoli assessori ;

e) può sospendere l’adozione di specifici atti concernenti l’attività amministrativa del vice-sindaco all’uopo delegato;

f) nomina e revoca il segretario comunale con le modalità previste dalla legge regionale;

g) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio nomina i rappresentanti del comune;

i) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;

j) può delegare propri poteri ed attribuzioni agli assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;

k) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la giunta;

l) convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;

m) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all’attuazione di leggi o regolamenti, emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti .ai sensi dell’art.28 L:R. 07/12/1998, n° 54;

n) rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie ed adotta i relativi provvedimenti sanzionatori;

o) adotta provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropri;

p) adotta i provvedimenti in qualità di autorità sanitaria locale;

q) propone al consiglio la revoca di assessori o la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall’ufficio per altra causa,

r) provvede a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi e degli uffici pubblici al fine di armonizzare l’apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

s) qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all’ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al consiglio nella prima adunanza successiva;

t) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell’interesse del comune;

u) partecipa al consiglio permanente degli enti locali;

v) stipula i contratti rogati dal segretario comunale.

2) I provvedimenti adottati dal sindaco sono denominati decreti od ordinanze.

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ART. 25
(Competenze di vigilanza del sindaco)

1) Il sindaco nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza

a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente, od avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del comune;

c) compie atti conservativi dei diritti del comune;

d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni di comuni, le istituzioni e le società di cui l’ente fa parte, tramite i legali rappresentanti delle stesse;

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società, di cui l’ente fa parte, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi attuativi espressi dalla giunta.

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ART. 26
(Ordinanze del sindaco)

1) Il sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

2) Le ordinanze normative devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.

3) L’ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.

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ART. 27
(Vicesindaco)

1) Il vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del consiglio e della giunta comunale.

2) Quando assume le sue funzioni, all’atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista dall’articolo 23, comma 1.

3) Nel caso di assenza od impedimento del sindaco il vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.

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ART. 28
(Delegati del sindaco)

1) Il sindaco può delegare al vice-sindaco, con suo provvedimento, funzioni proprie.

2) Il Sindaco può inoltre attribuire al vice-sindaco e agli assessori, con proprio provvedimento, poteri di indirizzo e di controllo in alcune determinate materie.

3) 3 .Il sindaco può modificare o revocare con atto motivato le deleghe o i poteri conferiti al vice-sindaco e agli assessori.

4) Le deleghe e le eventuali modifiche o revoche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al consiglio.

TITOLO: III

UFFICI DEL COMUNE

ART. 29
(Segretario comunale)

1) Il comune ha un segretario titolare, dirigente equiparato ai dirigenti della Regione Autonoma della Valle d’Aosta , iscritto in apposito albo regionale.

2) Il segretario costituisce il momento di sintesi, coordinamento e direzione dell’attività di gestione degli uffici e dei servizi. E a capo del personale dipendente dell’ente, coadiuvato dai responsabili dei servizi.

3) Al segretario sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge e dello statuto.

4) Per la realizzazione degli obiettivi dell’ente esercita l’attività di sua competenza con poteri di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato.

5) Il segretario roga i contratti nei quali l’ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’ interesse dell’ente, salvo diversa indicazione dell’amministrazione comunale.

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ART.30
(Competenze gestionali del segretario e dei responsabili dei servizi)

1) Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l’attività di gestione dell’ente è affidata al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi, i quali l’esercitano in base agli indirizzi del consiglio ed in attuazione delle determinazioni della giunta nonché delle direttive del sindaco con l’osservanza dei principi dettati dal presente statuto.

2) Al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l’adozione degli atti con rilevanza esterna, inerenti le assegnazioni loro attribuite annualmente dalla giunta comunale ed individuati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.


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ART. 31
(Competenze consultive del segretario)

1) Il segretario comunale ed i responsabili di servizi partecipano, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne, formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica, secondo le proprie competenze, al consiglio, alla giunta, al sindaco, ai consiglieri ed agli assessori.

2) I responsabili dei servizi esprimono su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio e alla giunta e nei limiti delle proprie competenze, il parere in ordine alla regolarità tecnica, anche avvalendosi dei rispettivi responsabili di procedimento.

3) Il segretario comunale su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio e alla giunta esprime parere di legittimità. L’eventuale parere contrario dovrà essere motivato.

4) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio e alla giunta è inoltre acquisito,se necessario il parere di regolarità contabile nonché, qualora l’atto comporti impegno di spesa, l’attestazione di copertura finanziaria con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità.

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ART. 32
(Competenze di sovrintendenza, gestione, e coordinamento del segretario)

1) Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti dei responsabili dei servizi degli uffici e del personale.

2) Adotta provvedimenti di mobilità interna con l’osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

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ART. 33
(Competenze di legalità e garanzia del segretario comunale)

1) Il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento.

2) 2 .Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni di giunta da assoggettare al controllo del competente organo regionale.

3) Cura la trasmissione delle deliberazioni all’organo regionale di controllo ed attesta l’avvenuta pubblicazione all’albo e l’esecutività degli atti del comune.

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ART. 34
(Organizzazione degli uffici e del personale)

1) 1.L’organizzazione del comune è attuata tramite un’attività di programmazione e si uniforma ai seguenti principi:

a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;

b) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e obiettivi;

c) superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione fra i vari uffici;

d) favorire l’avvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione attraverso lo studio, la conoscenza dei bisogni collettivi, avendo di mira un elevato grado di soddisfazione per l’utenza.

2) Il comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali, del presente statuto e dei contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle proprie funzioni, dei propri servizi e dei propri compiti.

3) Con regolamento degli uffici e dei servizi vengono stabiliti i criteri nonché le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali nonché dei responsabili degli uffici e dei servizi , secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali.

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ART. 35
(Albo pretorio)

1) Nella sede municipale è predisposto un apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la normativa vigente.

2) La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.

3) Il segretario comunale, od un suo incaricato, cura e sovrintende all’affissione degli atti all’albo pretorio, avvalendosi del messo comunale e ne certifica, su attestazione di questi, l’avvenuta pubblicazione.,

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TITOLO IV

FORME DI GESTIONE

ART. 36
(Forme di gestione)

1) Il comune, nell’ambito delle sue competenze e nell’interesse della comunità locale, provvede alla gestione dei servizi pubblici aventi ad oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività dirette a realizzare fini di rilevanza sociale nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile

2) del la popolazione.

3) La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse possibilità previste dalla legge, anche sulla base della valutazione delle istanze, richieste o proposte presentate dagli utenti.

4) Nell’organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

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TITOLO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO –CONTABILE

ART. 37
(Principio)

1) L’ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla normativa regionale e dal regolamento di contabilità.

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TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

ART. 38
(Cooperazione)

1) L’attività del comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d’interesse comune con altri enti locali si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

2) Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di comuni e gli accordi di programma.

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ART. 39
(Comunità montane)

1) Fanno parte del consiglio della comunità montana il sindaco o il vice-sindaco, con onere in capo al sindaco di individuare espressamente il titolare della carica, unitamente a due rappresentanti, nominati dalla maggioranza e dalla minoranza del consiglio.

2) Le nomine di cui al comma 1 devono avvenire in coincidenza con la nomina della giunta comunale e la trasmissione del provvedimento di nomina alla comunità montana dovrà avvenire entro il termine di cinque giorni dall’avvenuta esecutività del medesimo.

3) Il consiglio comunale delibera l’esercizio in forma associata, attraverso la comunità montana, delle singole funzioni comunali che non raggiungano le soglie ed i parametri minimi individuati per la gestione a livello comunale.

4) I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolati da apposita convezione tra gli enti che stabilisce, se del caso, anche le modalità del trasferimento del personale.

5) La convenzione di cui al comma 5 è approvata dal Consiglio comunale.

6) Nel caso di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso la comunità montana, il comune trasferisce a questa le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio di tali funzioni.

7) Il consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può delegare alla comunità montana l’esercizio, con carattere sussidiario e temporaneo, di funzioni di competenza comunale in relazione alla migliore esecuzione delle medesime, sotto il profilo dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità e della aderenza alle specifiche condizioni socio territoriali.

8) Con convenzione di cui al comma 5 del presente articolo, vengono stabiliti e definiti l’oggetto, la durata ed i rispettivi obblighi di carattere finanziario ed organizzativo, nonché le forme di indirizzo, impulso, vigilanza e controllo per l’esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

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ART.40
(Consorterie)

1) Il comune adotta intese con le consorterie esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell’interesse della comunità locale..

2) Qualora le consorterie storicamente riconosciute non siano attive oppure, per il ridotto numero dei consorzisti e per scarsa consistenza economica, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione possono essere amministrate dal comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 5/4/1973, n.14.

3) In tale caso il consiglio comunale provvede all’amministrazione della consorteria mediante proprie deliberazioni mentre il sindaco ha competenza esecutiva, adotta gli atti conservativi od urgenti ed ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.

4) La giunta comunale esprime i pareri previsti dall’articolo 1 della L.R. 5/4/1973, n. 14.

5) I pareri previsti dal comma 4 devono essere pronunciati entro trenta giorni dalla richiesta.

6) Il consiglio comunale può costituire un’apposita commissione per l’accertamento dell’esistenza, natura ed estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel comune.

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ART. 41
(Istituti di partecipazione e di democrazia diretta)

1) L’amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.

2) Il comune, in particolare, valorizza, promuove e favorisce la libera partecipazione popolare sull’attività dell’ente mediante le seguenti forme:

a) assemblee generali

b) istanze

c) petizioni

d) proposte

e) referendum

3) L’ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all’amministrazione di tutte le persone residenti o dimoranti sul territorio comunale.

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ART. 42
(Assemblee consultive)

1) Possono indirsi assemblee generali degli elettori nel comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.

2) In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal sindaco su proposta di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati o di almeno il 20% di elettori, entro 45 giorni.

3) Gli organi comunali competenti provvedono entro 60 giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell’assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.

4) Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. In tal caso il numero minimo degli elettori che possono richiedere la relativa convocazione è pari almeno al 50% più uno degli elettori interessati.

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ART. 43
(Interventi nei procedimenti)

1) L’azione del comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell’amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa secondo i criteri di trasparenza e partecipazione.

2) I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge o dal vigente regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

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ART. 44
(Istanze)

1) I cittadini, le associazioni, i comitati, le consorterie e gli altri interessati possono rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell’attività amministrativa.

2) La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal sindaco, dal segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

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ART. 45
(Petizioni)

1) Il 20% degli elettori del comune possono rivolgersi agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.

2) La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti con regolamento. In ogni caso, l’organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, provvede in merito.

3) In caso di mancato riscontro, ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in consiglio. Il sindaco pone la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del consiglio successiva alla richiesta.

4) Gli elettori che hanno presentato petizioni hanno diritto ad essere informati sulle procedure intraprese dal comune a seguito delle stesse entro centoventi giorni dalla loro presentazione.

5) Non saranno ritenute ammissibili le petizioni il cui contenuto contrasti con la normativa vigente o che possano provocare ingiustificate discriminazioni o offesa alla morale pubblica.

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ART. 46
(Proposte)

1) Il 20% degli elettori del comune può presentare proposte per l’adozione di atti amministrativi.

2) L’amministrazione comunale è tenuta a sentire i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta.

3) Tra il comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell’interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.

4) L’organo competente provvede, anche in assenza dell’accordo di cui al comma precedente, a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

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ART. 47
(Associazioni)

1) Il comune valorizza le forme autonome di associazione, anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, facilitando l’accesso ai dati posseduti.

2) Le scelte che possono produrre effetti sull’attività delle associazioni sono adottate previa consultazione delle medesime.

3) I rappresentanti delle associazioni, su richiesta della commissione stessa, possono fare parte delle commissioni consiliari di cui all’art. 19..

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ART. 48
(Referendum)

1) Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all’attività pubblica, sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale. Non possono indirsi referendum in materia di bilancio preventivo, di rendiconto e di istituzione ed ordinamento dei tributi e di ogni altro atto inerente alle entrate comunali.

2) I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.

3) Il referendum può essere promosso:

(a) dalla giunta comunale;

(b) dal 50 % + 1 dei consiglieri comunali assegnati

(c) dal 30% degli elettori.

(d) La raccolta delle firme dei sottoscrittori deve avvenire su moduli contenenti la tipologia del referendum proposto, l’oggetto, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita degli elettori. Le sottoscrizioni devono essere autenticate dai soggetti autorizzati ai sensi di legge.

4. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa entro 30 giorni dalla data della prima autentica di firma e presentata presso gli uffici comunali entro i successivi 10 giorni.

5. Un apposito regolamento dovrà disciplinare:

a) le modalità e i tempi di ammissione dei quesiti referendari;

b) le modalità e i tempi di effettuazione delle consultazioni referendarie;

c) il quorum dei votanti necessario per rendere valida la consultazione referendaria;

d) le modalità ed i tempi di divulgazione dei risultati delle consultazioni referendarie.

6. I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della giunta e del consiglio, con le limitazioni previste al comma 1.

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ART. 49
(Effetti dei referendum consultivi e propositivi)

1) Qualora i referendum consultivi e propositivi siano approvati, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.

2) Tali atti non potranno essere revocati prima di 6 mesi dalla loro adozione.

L’eventuale mancato recepimento dei risultati dei referendum consultivi e propositivi è deliberato, con motivazioni adeguate,dalla maggioranza dei componenti dell’organo competente..

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ART. 50
(Accesso)

1) Al fine di rendere effettiva la loro partecipazione all’attività dell’amministrazione, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dalla legge regionale e dal vigente regolamento sul diritto di accesso agli atti amministrativi del comune.

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ART. 51
(Informazione)

1) Tutti gli atti dell’amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dalla legge e dal vigente regolamento comunale sul diritto di accesso agli atti amministrativi.

2) L’ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.

3) La comunicazione deve essere esatta, tempestiva e completa nonché adeguata all’eventuale indeterminatezza dei destinatari.

4) La giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

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TITOLO VII

FUNZIONE NORMATIVA

ART.52
(Statuto e sue modifiche)

1) Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del comune.

2) E’ ammessa l’iniziativa di almeno il 30% degli elettori per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli soggetta alla procedura prevista dall’articolo 46, fermo restando quanto disciplinato dagli articoli 48 e 49.

3) Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con le modalità stabilite dall’art. 33 della legge regionale 54/98.

4) Il comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d’Aosta, per la sua conservazione.

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ART. 53
(Regolamenti)

1) Il comune, nel rispetto dei principi fissati dalle norme statali e regionali e dallo statuto, adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza.

2) L’iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed agli elettori ai sensi dell’articolo 46.

3) I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi degli articoli 48 e 49.

4) Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

5) I regolamenti sono pubblicati all’albo comunale per quindici giorni consecutivi, dopo la loro entrata in vigore.

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TITOLO VIII

DIFENSORE CIVICO

ART. 54
(Difensore civico)

1) Il consiglio comunale può affidare con propria deliberazione le funzioni di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione comunale al difensore civico istituito presso il consiglio regionale, previa stipula di apposita convenzione.

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TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 55
(Norme transitorie)

1) Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d’Aosta.

2) I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all’approvazione dei nuovi.

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ART 56
(Norme finali)

1) L’organo competente approva entro un anno dall’entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso.

2) In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro un anno.



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